PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. - (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). - 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, ivi compresi gli impiegati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura».

Art. 2.

      1. Nella rubrica del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole: «a contratto» sono soppresse.

Art. 3.

      1. Il titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è suddiviso nel capo I, rubricato «Assunzione degli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura», che comprende gli articoli da 152 a 155-bis, come da ultimo sostituiti, modificati o introdotti dalla presente legge, e nel capo II, rubricato «Norme applicabili ai dipendenti con contratto di lavoro regolato dalla legge locale», che comprende gli articoli

 

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da 155-ter, introdotto dalla presente legge, a 166.
      2. L'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

      1. Al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «a contratto» sono soppresse e le parole: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

          b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 5.

      1. L'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 154. - (Regime dei contratti). - 1. I dipendenti assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura devono esprimere la propria opzione per la legge, italiana o locale, regolatrice del rispettivo contratto individuale di lavoro.
      2. Al personale che ha optato per la legge locale si applica, comunque, l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo trattamenti migliorativi previsti dalla legge locale.
      3. In ogni caso, al personale di cui al comma 2 si applicano gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie

 

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e i diritti e le prerogative sindacali sul luogo di lavoro.
      4. Entro tre anni dalla stipula del primo contratto individuale di lavoro, i dipendenti possono esprimere per una sola volta l'opzione per una legge regolatrice del contratto diversa da quella scelta all'atto dell'assunzione ai sensi del comma 1».

Art. 6.

      1. All'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Alle procedure selettive di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Art. 7.

      1. Al capo I del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 155-bis. - (Trasferimento del personale assunto localmente presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri). - 1. I dipendenti assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura possono conseguire il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri sulla base di una graduatoria permanente per soli titoli, aggiornata annualmente, predisposta secondo appositi criteri stabiliti dallo stesso Ministero d'intesa con le organizzazioni sindacali.
      2. Il contratto individuale di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 152, secondo comma, collocati utilmente in graduatoria, è regolato dalla legge italiana, salvo rinuncia alla domanda di trasferimento.

 

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      3. In ogni caso, il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri non comporta alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro in precedenza instaurato».

Art. 8.

      1. Al capo II del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, è premesso il seguente articolo:

      «Art. 155-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai dipendenti di cui all'articolo 152, secondo comma».